2025
Modello 730
Da presentare entro il 30 settembre 2025
FAQ
Il termine di presentazione 30 settembre 2025 è applicabile solamente al Modello 730, non alla dichiarazione dei redditi:
Nel caso in cui un Contribuente non presentasse il Modello 730 entro 30 settembre 2025, dovrà semplicemente presentare il Modello Redditi Persone Fisiche, accessibile a tutti, prendendo per rifermento la data 31 ottobre 2025 come termine ultimo.
Non può essere presentato da tutti
Adatto per presentare i seguenti redditi:
Adatto per presentare i seguenti redditi:
- da lavoro dipendente/pensione e assimilati (assegni di mantenimento dall'ex coniuge sono un reddito "assimilato";
- redditi da terreni e fabbricati;
- redditi da capitali (dividendi da partecipazione);
- redditi diversi non prodotti abitualmente (lavoro occasionale)
Permette il conguaglio direttamente in busta paga, che sia a credito che sia a debito, direttamente dal Datore di lavoro.
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730 congiunto:
- Il termine "congiunto" prevede solo coniugi (uniti in matrimonio, altrimenti non è coniuge), non si applica ad altri (terzi, deceduti, minori);
- In nessun modo il 730 congiunto non somma i redditi dei coniugi: agevola il coniuge con sostituto d'imposta meno forte, permettendogli di avvalersi del sostituto d'imposta del coniuge;
- E' implicito che il 730 può essere presentato in forma congiunta solamente se entrambi sono in vita ed entrambi i coniugi possiedono redditi dichiarabili tramite modello 730.
730 integrativo
Previsto per omissioni da parte del Contribuente
- se l'eventuale integrazione comporterà O maggior credito O minor debito O imposta invariata - entro il 25 ottobre 2025 si potrà presentare il 730 integrativo. Si dovrà presentare Modello Redditi PF correttivo se entro 30/09/25 oppure Modello Redditi PF integrativo se dopo 30 settembre 2025 [codice 1];
- per modificare dati del sostituto d'imposta [codice 2];
- non si può presentare il 730 integrativo in caso di minor credito O maggior debito - bisognerà presentare necessariamente modello Redditi PF e sarà correttivo se entro 30/09/2025 oppure integrativo se oltre 30 settembre2025
Se 'integrazione si presenta per entrambi i casi (variazioni dati sostituto d'imposta e omissione - codice 3