A.I.O

03.10.2023

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' PER PERSONE CON CAPACITA' LAVORATIVA RIDOTTA


E' una prestazione economica previdenziale, erogata a domanda, in favore di coloro

  • la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale e

con almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 settimane (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data della presentazione della domanda.

CONCESSA A:

  • lavoratori dipendenti;

  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti coloni e mezzadri);

  • gli iscritti alla Gestione Separata.


Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa (a differenza di quanto accade nella pensione di inabilità).

Non è reversibile ai superstiti.


N.B: In presenza di un reddito da lavoro dipendente/autonomo/da impresa

  • superiore a 4 volte l'importo minimo di pensione in vigore nell'anno, -il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base,

  • superiore a 5 volte l'importo dell'assegno - si riduce al 50%.


Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (previa il soddisfacimento di tutti i requisiti).


Il beneficiario può richiedere il rinnovo dell'assegno prima della data di scadenza.

Dopo 3 rinnovi consecutivi (sempre su richiesta della persona interessata), l'assegno di invalidità viene riconfermato, salvo la facoltà di revisione.


Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività da lavoro dipendente.  

Calcolo: L'assegno di invalidità viene calcolato col sistema misto (che prevede una quota retributiva e una quota contributiva);

Se, però, il lavoratore ha iniziato l'attività dopo il 31/dicembre/1995, l'intero ammontare viene calcolato utilizzando il sistema contributivo.