Assegno sociale
Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all'estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.
A CHI E' RIVOLTO:
ai cittadini italiani,
ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza,
ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007),
ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
REQUISITI:
67 anni di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Per soggetti non coniugati - Reddito inferiore a € 6542, 52
Per soggetti coniugati - Reddito inferiore a € 13085,02
I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
NON E' SOGGETTO A RITENUTE IRPEF e NON PREVEDE IL RILASCIO DI UNA C.U.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione la prestazione è revocata.