Lavoratori precoci

03.10.2023

I lavoratori precoci sono coloro che hanno versato contributi per almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.

Possono richiedere il pensionamento Anticipato, a prescindere dall'età anagrafica, con la maturazione di 41 anni di contributi purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • Lavoratore invalido dal 74%,

  • Caregiver: Lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero, un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

  • Lavoratori che esercitano attività usuranti: lavoratori notturni, addetti alla linea di catena, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo;

  • Lavoratori che hanno esercitano attività gravose: per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa. Sono compresi:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; - conciatori di pelli e di pellicce; - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; -  conduttori di mezzi pesanti e camion; - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, - dipendenti o soci di cooperative; - lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011; - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne;

  • Persone in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:

- licenziamento (anche collettivo),

- dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e

- conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi.


Il requisito di 41 anni può essere perfezionato, anche cumulando i periodi assicurativi delle varie gestioni.